Art. 6.

      1. All'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «registri generali delle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale»;

          b) al comma 2, le parole: «secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia»;

          c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero della solidarietà sociale e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri».